Tabella completa con i dettagli relativi al cronoprogramma dei seminari di formazione cooperativa

Aiuti alle società cooperative di piccole e media dimensione
DD del 30 luglio 2025 – BANDO”
Le disposizioni del decreto ministeriale 4 dicembre 2014 sono state sostituite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, a sua volta sostituito dal DD del 30 luglio 2025 che ha istituito un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative.
Il nuovo intervento agevolativo prevede che la procedura di concessione del finanziamento agevolato a favore delle società cooperative continui ad essere gestita dalle società finanziarie partecipate dal Ministero a cui è affidata l’attuazione degli interventi ai sensi della citata legge n. 49/1985, al fine di assicurare al “piano d’impresa” delle società cooperative un’adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini di mezzi propri sia di indebitamento a medio lungo termine.
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto le società cooperative:
a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le società cooperative che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede operativa sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando che gli investimenti di cui all’articolo 3 devono essere realizzati nel territorio nazionale;
b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali e che non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dal Regolamento di esenzione;
c) operanti in tutti i settori produttivi;
d) relativamente alle domande presentate da società cooperative di medie dimensioni a far data dal 2 ottobre 2025, in regola con gli obblighi previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 2025, recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”. Per le società cooperative di micro e piccola dimensione il requisito si applica alle domande presentate a far data dal 1° gennaio 2026.
(Iniziative e spese ammissibili)
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 del decreto, le agevolazioni sono finalizzate a sostenere iniziative volte alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, di società cooperative. Le predette agevolazioni possono essere concesse, alternativamente, a fronte:
a) della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dall’articolo 17 del Regolamento di esenzione o, nel caso di settori esclusi dall’applicazione del predetto regolamento, ai sensi e nei limiti previsti dagli articoli 14 (investimenti connessi all’attività di produzione agricola primaria) o 17 (investimenti relativi alla trasformazione di prodotti agricoli e commercializzazione di prodotti agricoli) del Regolamento esenzione agricoltura ovvero dal Regolamento de minimis pesca;
b) di esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa, ai sensi e nei limiti dei regolamenti de minimis applicabili in funzione dell’attività d’impresa e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo.
[…]
4. I programmi di investimento di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere conclusi entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo articolo 6, salvo sia stata richiesta e concessa una proroga ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera f) del decreto.
5. Il sostegno alle esigenze di liquidità aziendale di cui al precedente comma 1, lettera b), può essere concesso:
a) per esigenze connesse alla realizzazione di investimenti che non soddisfino le condizioni di cui al precedente comma 1 lettera a), e che devono essere completati entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo articolo 6, oppure, b) per esigenze di finanziamento del capitale circolante connesse alla fase di nascita ovvero al percorso di sviluppo e consolidamento della società cooperativa commisurate su un arco temporale di 12 mesi.
(Agevolazione concedibile)
I finanziamenti agevolati:
- hanno una durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 3 anni;
- sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
- nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento;
- sono concessi per un importo non superiore a 5 volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00.
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