La società cooperativa

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LA SOCIETA’ COOPERATIVA

Secondo la definizione del codice civile (art. 2511 c.c. ), le società cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico. Si intende per tale il fine di fornire ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato.

Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno tre. Se la cooperativa è formata da tre a otto soci è obbligatorio che siano persone fisiche e che la società adotti le norme della società a responsabilità limitata. Se i soci sono almeno nove tale vincolo non sussiste.

Capisaldi del sistema cooperativo sono i principi di mutualità, democrazia, solidarietà e responsabilità.

 

Mutualità, il fine della cooperativa non è il lucro individuale, ma quello di realizzare gli scambi mutualistici             con i soci.

Democrazia, si concretizza nella circostanza che i soci sono contemporaneamente lavoratori e imprenditori di sé stessi in maniera paritaria.

Solidarietà, è l’impegno reciproco e congiunto nello svolgimento delle mansioni nella consapevolezza del perseguimento di un obiettivo comune.

Respansabilità, nella cooperativa il lavoro crea lavoro perché fondata nella partecipazione attiva e cosciente del socio co-imprenditore.

 

Le regole

Limite del capitale sociale: la legge stabilisce un limite massimo alla sottoscrizione del capitale da parte di ogni singolo socio per garantire il libero accesso a chiunque intenda entrare a far parte di una cooperativa ispirandosi al principio della prevalenza della persona del suo lavoro sul capitale.

Porta aperta: chiunque può entrare a fare parte di una cooperativa. purché abbia i requisiti conformi agli obiettivi societari e si impegni a rispettare le norme dello statuto, Allo stesso modo, chiunque può recedere, quando vuole, dalla società cooperativa nei modi previsti dallo statuto.

Una testa, un voto: ogni socio esprime democraticamente, attraverso il voto paritario, la propria volontà.

Non proprietà del patrimonio: in caso di scioglimento o di raggiungimento del proprio obiettivo, la società cooperativa, dopo avere “monetizzato” le immobilizzazioni, i beni patrimoniali e le risorse finanziarie e dopo avere pagato i creditori devolve il patrimonio accumulato ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Destinazione degli utili: gli utili annuali di un’impresa cooperativa vengono prevalentemente destinati al potenziamento della società e, in minima parte, ripartiti tra i soci, attraverso una distribuzione vera e propria o un aumento gratuito della quota di partecipazione. La legge stabilisce, inoltre, che il 3% degli utili vengano devoluti ai Fondi Mutualistici per il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di società cooperative e per la promozione di iniziative volte alla crescita e al potenziamento del movimento cooperativo.

Ristorno: questa pratica e una forma di riconoscimento o “premio monetario” a favore dei soci, calcolato in proporzione al grado di partecipazione ai processi produttivi e alla gestione economica della cooperativa sia attraverso il conferimento di prodotto o di lavoro, sia in qualità di utenti/consumatori del prodotto/servizio offerto dalla cooperativa.

Interesse limitato sul capitale: l’apporto di risorse finanziarie in cooperativa da parte dei soci e chiamato prestito sociale. Sul prestito sociale il tasso di interesse è stabilito dalla legge.

Educazione cooperativa; la legge attribuisce alle società cooperative il compito di educare i soci attraverso iniziative volte ad elevare il livello culturale dei soci, a curare la qualificazione, riqualificazione e/o oggiornamento tecnico/professionale dei soci, a favorire momenti di coesione sociale.

Reti cooperative: la natura sociale ed il carattere di solidarietà della cooperativa si realizza non solo tra i soci, nell’ambito della stessa impresa, ma anche tra imprese facenti parte dell’intero movimento cooperativo, attraverso forme di collaborazione informale e formale, al fine di curare nel migliore dei modi gli interessi dei singoli e della collettività.

 

È EFFICIENTE LA COOPERATIVA CARATTERIZZATA DA UN BUON GRADO DI COORDINAMENTO TRA

GLI ORGANI SOCIALI.

Gli organi sociali

 

Le tipologie di cooperative sono:

□ cooperative di produzione e lavoro;

□ cooperative di lavoro agricolo;

□ cooperative sociali;

□ cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;

□ cooperative edilizie di abitazione;

□ cooperative della pesca;

□ cooperative di consumo;

□ cooperative di dettaglianti;

□ cooperative di trasporto;

□ consorzi cooperativi;

□ consorzi agrari;

□ banche di credito cooperativo;

□ consorzi e cooperative di garanzia e fidi;

□ altre cooperative.

La costituzione di una società cooperativa

Dopo aver valutato la fattibilità dell’idea imprenditoriale, si può procedere alla costituzione della cooperativa.

L’iter da seguire prevede una serie di documenti indispensabili elencati qui di seguito.

 

□  L’atto costitutivo redatto dal notaio deve indicare:

– i dati anagrafici e fiscali dei soci fondatori;

– la professionalità dei soci;

– la denominazione e sede della cooperativa;

– la natura della società;

– il tipo di azioni e la quota nominale;

– la quantità di azioni sottoscritte;

– i componenti del consiglio di amministrazione (soci della cooperativa);

– il Presidente (anche non socio);

– i componenti del collegio sindacale (se previsto o obbligatorio);

– le spese notarili per la costituzione e per l’awiamento.

□ Lo statuto: cui i soci sottoscrivono e concordano gli obiettivi comuni e le modalità di gestione della cooperativa.

Entro 30 giomi dalla stipula, il notaio:

– provvede aIl’iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di competenza. Tale iscrizione fornisce alla cooperativa la personalità giuridica.

Entro 30 giorni dall’omologazione la cooperativa deve presentare:

– alla Agenzia delle Entrate la dichiarazione di inizio attività necessaria per ottenere il numero di partita IVA.